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Rivista Idraulica 58

Decreto Ministeriale 8 novembre 2019 Prevenzione Incendi

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Il Decreto Ministeriale 8 novembre 2019 si applica alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della I famiglia (gas di città), II famiglia (gas metano) e III famiglia (GPL) con pressione non maggiore di 0,5 bar. Il testo del decreto delinea scopo e campo di applicazione, il procedimento per la determinazione della portata termica complessiva, i requisiti di sicurezza e le disposizioni comunitarie.

La regola tecnica di prevenzione incendi, allegato 1 del decreto, si concentra su termini e definizioni, specifica le caratteristiche del luogo di installazione di un apparecchio o del locale in cui è inserito. Si applica a diverse tipologie di impianti, suddivisi in sezioni e meglio riassunti in fig. 28.

Fig. 28: Regola tecnica di prevenzione incendi per diverse tipologie di impianto

Non si applica a:

impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale, impianti di incenerimento, impianti costituiti da stufe catalitiche, impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.

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